Al riguardo, si segnala che è stato presentato in Senato il ddl n. 778 che prevede di portare a termine il censimento, la segnalazione e la conseguente bonifica dei luoghi di lavoro entro il 2024.
Il Testo unico sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008) dedica alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto il capo III del Titolo IX “Sostanze pericolose” e fornisce precise indicazioni sui rischi connessi all’esposizione amianto e sugli obblighi connessi: dà indicazioni al datore di lavoro in merito ai suoi obblighi, ad esempio di predisposizione di uno specifico piano di lavoro nelle attività di demolizione o rimozione dell’amianto.
In particolare il dlgs n.81/2008 prevede:
- all’art. 250, comma 1°, che prima dell’inizio di lavori che possano comportare il rischio di esposizione a fibre d’amianto, il datore di lavoro debba presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio
- all’art. 256, comma 2°, che il datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, debba predisporre un piano di lavoro. Una copia di tale piano, come indicato al comma 5° dello stesso articolo, deve essere inviato all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Il piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni dell’art. 256 del dlgs n. 81/08, è considerato Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1°, lettera h) ed all’allegato XV dello stesso dlgs, esclusivamente per l’intervento di bonifica.