Richiedere attestato prestazione energetica – APE

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Risoluzione 83/E del 22 novembre 2013 – Agenzia delle Entrate

Descrizione

L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito al rapporto tra l’obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai contratti di locazione, di vendita e donazione e l’obbligo di registrazione dell’atto stesso.
Con la Risoluzione 83/E del 22 novembre 2013 l’Agenzia precisa che l’APE non rientra tra gli atti per i quali vige l’obbligo della registrazione.
In particolare, è stato chiarito che:
in sede di registrazione del contratto di locazione non è obbligatorio produrre l’ attestato di prestazione energetica poiché l’obbligo di allegazione dell’attestato al contratto concluso incide sulla validità dell’atto ma non ha riflessi sulla registrazione del relativo contratto;
se in sede di registrazione viene prodotto l’APE, l’Ufficio dell’Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell’attestato allegato e non verrà applicata l’imposta di registro sull’APE allegato;
in caso di registrazione telematica del contratto di locazione (la cui procedura al momento non permette di produrre allegati al contratto), l’APE può essere presentato in forma cartacea, insieme all’attestazione di avvenuta registrazione del contratto restituita dal servizio telematico utilizzato dall’utente: anche in questo caso non è prevista l’applicazione dell’imposta di registro;
se in data successiva alla registrazione del contratto di locazione viene prodotto volontariamente l’attestato di prestazione energetica per la registrazione (ad esempio per conferire data certa all’attestazione) deve essere applicata l’imposta fissa di registro nella misura di 168 euro, a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui tale attestazione accede;
l’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo;
nel caso in cui venga allegata al contratto di locazione copia dell’attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, va applicata l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro per ogni foglio.

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Pagina aggiornata il 04/01/2024