L’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147, con contestuale abrogazione del Tributo TASI di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti, ed ha istituito, a decorrere dall’anno 2020, la nuova I.M.U. che è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo art. 1 L.160/2019
Dal 2014 i Comuni devono applicare il Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) come previsto dalla Legge n.147 del 27.12.2013 che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta da I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I.
Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati – ad eccezione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli.